Inviato esito

Gara #227

Servizio di assistenza legale di natura stragiudiziale in materia di diritto amministrativo in favore di EUR S.p.A
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Informazioni appalto

17/07/2025
Negoziata
Servizi
€ 187.200,00
NICOLETTI ANDREA

Categorie merceologiche

79111 - Servizi di consulenza giuridica

Lotti

Inviato esito
1
B7AC63ACC4
Qualità prezzo
Servizio di assistenza legale di natura stragiudiziale in materia di diritto amministrativo in favore di EUR S.p.A
Ribasso unico percentuale da applicare: - al compenso orario a base di gara previsto per il Manager legale, pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) oltre oneri previdenziali ed oltre IVA; - al compenso orario a base di gara previsto per il Consulente legale senior, pari ad € 200,00 (euro duecento/00) oltre oneri previdenziali ed oltre IVA
€ 62.400,00
€ 0,00
€ 0,00

Seggio di gara

Cognome Nome Ruolo
NICOLETTI ANDREA RUP
DE MARCO FRANCESCO TESTIMONE
ARNESE FEDERICO TESTIMONE

Commissione valutatrice

Determina di nomina commissione n. 73
29/07/2025
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31/07/2025 12:43
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148.86 kB
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587.33 kB
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31/07/2025 12:47
1.30 MB
Cognome Nome Ruolo
Gattavecchia Marco Presidente Commissione di gara
Vincenti Mauro Commissario
Banna Gianfranco Commissario
Darago Gianluca Commissario supplente

Scadenze

21/07/2025 12:00
28/07/2025 12:00
28/07/2025 15:00

Allegati

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30/07/2025 18:45
282.07 kB
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09/10/2025 15:08
375.81 kB
Avviso Appalto Aggiudicato
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13/10/2025 09:09
15.55 kB
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12/06/2026 15:47
1.96 MB
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12/06/2026 15:47
1.75 MB
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12/06/2026 15:47
1.44 MB
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12/06/2026 16:21
636.72 kB

Chiarimenti

17/07/2025 16:33
Quesito #1
E' possibile sostituire uno dei soggetti precedentemente indicati nella manifestazione di interesse con altro comunque in possesso dei requisiti di partecipazione?


22/07/2025 15:36
Risposta
Il quesito non è chiaro, nella manifestazione non risultano indicati soggetti ma è presente la mera dichiarazione di possesso del requisito.
18/07/2025 12:35
Quesito #2
1) si prega di chiarire quali siano gli allegati richiesti dal Modello 5 come indicato al paragrafo 19) OFFERTA TECNICA della lettera di invito, tra la documentazione di gara non risulta infatti pubblicato alcun Modello 5;
2) si prega di chiarire la presenza, tra gli allegati allo schema di contratto, del documento DUVRI; le prestazioni oggetto dell'appalto saranno espletate presso lo studio legale dell'aggiudicatario, come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sembrano quindi configurarsi possibili rischi interferenti, inoltre il contratto prevede servizi di natura puramente intellettuale;
3) si prega di chiarire se l'eventuale sottoscrizione per presa visione ed accettazione del documento 6 (Nomina a Responsabile del Trattamento) possa precludere per l'eventuale aggiudicatario la possibilità in futuro di ricoprire il ruolo di Titolare Autonomo del Trattamento, svolgendo uno studio legale un'attività professionale connaturata da profili di indipendenza ed autonomia;
4) si prega di chiarire se i CV delle figure professionali proposte debbano essere anonimi o se debbano essere oscurati solo i dati personali quali quelli indicati come sensibili nella lettera di invito;
5) si prega di indicare se l'importo del contributo ANAC per la partecipazione alla presente procedura sia € 250,00 oppure € 18,00, l'Autorità Nazionale Anticorruzione prevede infatti che gli operatori economici paghino una quota di € 18,00 per procedura con importo a base di gara uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000; si segnala inoltre che attualmente il CIG B7AC63ACC4 risulta attivo sul portale ANAC ma non è disponibile per il pagamento e l'Autorità invita a contattare la stazione appaltante.




22/07/2025 15:39
Risposta
1) Trattasi di refuso, non è presente alcun modello 5. Gli “allegati” in parola sono da intendersi gli “allegati all’offerta tecnica” di cui alla successiva tabella ed al successivo art. 21 “Criteri discrezionali”.
2) Trattasi di refuso. Come emerge dalla documentazione di gara, trattandosi di prestazione intellettuale, non è presente DUVRI.
3) Qualora l’operatore economico si trovi a ricoprire il ruolo di responsabile del trattamento (circostanza fattuale, non derivante da una scelta a monte legata all’accettazione di un documento) varrà il doc. 6. Diversamente, qualora l’operatore economico si trovi ad operare in qualità di autonomo titolare (anche in questo caso, in ragione delle concrete modalità di trattamento dati discendenti dall’esecuzione dell’incarico e perciò, non da una scelta negoziale), il doc. 6, pur restando validamente sottoscritto ed allegato agli atti della procedura, non produrrà effetti.
4) Come indicato dalla lettera di invito, devono essere oscurati i soli dati sensibili.
5) Trattasi di refuso, la misura corretta è € 18,00;
18/07/2025 16:26
Quesito #3
1. Al p. 11.3 della lettera di invito è richiesta l’iscrizione all’Albo dei due Avvocati facenti parte del gruppo di lavoro. Posto che la scrivente società è iscritta alla Camera di Commercio (come indicato in esito all'originaria manifestazione di interesse) ed è da intendere quale ordinario operatore economico di per sé qualificato, si richiede la possibilità di riscontrare al presente invito, attestando il dato relativo al suddetto p. 11.3, per il tramite del Gruppo di Lavoro composto da due Avvocati che stabilmente collaborano con la Società . In caso di risposta affermativa al quesito di cui al suddetto quesito bisognerà usufruire dell'istituto dell'avvalimento? Oppure qual è la modalità di partecipazione corretta? In caso di risposta negativa, invece, si richiede la possibilità che i due Avvocati facenti parte del Gruppo di Lavoro, collaboratori stabili, possano partecipare alla procedura in oggetto.
2. L’art. 8 dell’invito ad offrire e l’art. 4 del capitolato, precisano che il corrispettivo a base d’asta è comprensivo di spese generali ed oneri previdenziali, con esclusione della sola IVA. Si chiede (in caso di risposta affermativa al quesito di cui al p. 1) se saranno gli Avvocati facenti parte del gruppo di lavoro a rendere le relative fatture giusta compenso – oggetto di ribasso – indicato all’art. 20 della lettera di invito oppure direttamente la società per l'importo onnicomprensivo?
3. Si chiede conferma che all’art. 16 dell’invito ad offrire è stato indicato per mero errore materiale un importo di € 250,00 quale contributo in favore di ANAC a carico dei concorrenti. La Delibera contributi 30 dicembre 2024, n. 598 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2025, per le gare di importo uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000 (come nel caso di specie) fissa una quota di € 18,00 a carico degli operatori economici mentre € 250,00 è la quota a carico della S.A.

22/07/2025 15:44
Risposta
1) Si precisa che, a causa di un refuso, l’art. 11.2 della Lettera d’invito in materia di “Requisiti di idoneità professionale” prevede che tale requisito possa essere soddisfatto solo attraverso l’Iscrizione all’Ordine degli Avvocati. In realtà, come già indicato nell’ambito dell’Avviso Pubblico ex art. 50, comma 2-bis del D.lgs. n. 36/2023 relativo all’affidamento in oggetto, il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 11. 2. può essere alternativamente soddisfatto, o attraverso l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati, oppure, per gli operatori economici tenuti all’obbligo, attraverso l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.
2) La fatturazione sarà effettuata dall’operatore economico destinatario della lettera di invito che sarà individuato quale aggiudicatario contraente;
3) Trattasi di refuso, la misura corretta è € 18,00;
18/07/2025 18:59
Quesito #4
secondo quanto indicato all’art. 21 della lettera di invito, il punteggio tecnico riguardante le esperienze professionali maturate dal “Manager legale” e dal “Consulente legale senior” verrà attribuito considerando le esperienze maturate “a favore di società soggette all’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023”.

Tanto premesso, si chiede conferma del fatto che verranno allo stesso modo valutate esperienze professionali analoghe della medesima specie e natura maturate dal “Manager legale” e dal “Consulente legale senior” in favore di enti pubblici, pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico.

Si chiede, inoltre, conferma del fatto che potranno essere oggetto di valutazione anche le esperienze professionali maturate dal “Manager legale” e dal “Consulente legale senior” in attività di assistenza legale in favore di soggetti privati nell’ambito della predisposizione della documentazione utile per la partecipazione a procedure di gara di cui al d.lgs. n. 36/2023.

22/07/2025 15:45
Risposta
Con riferimento alla prima parte del quesito, come indicato all’art. 21 della lettera d’invito, il punteggio tecnico riguardante le esperienze professionali maturate dal “Manager legale” e dal “Consulente legale senior” verrà attribuito considerando le esperienze maturate “a favore di società soggette all’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023”.

Con riferimento alla seconda parte del quesito si precisa che NON saranno oggetto di valutazione anche le esperienze professionali maturate dal “Manager legale” e dal “Consulente legale senior” in attività di assistenza legale in favore di soggetti privati nell’ambito della predisposizione della documentazione utile per la partecipazione a procedure di gara di cui al d.lgs. n. 36/2023.
21/07/2025 08:38
Quesito #5

Si prega di confermare che, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, non sia necessario il caricamento della garanzia provvisoria.

22/07/2025 15:46
Risposta
Non è richiesta la garanzia provvisoria.
21/07/2025 08:53
Quesito #6

si chiede cortese conferma che ai fini della comprova delle capacità tecniche e professionali, e in particolare dell’esperienza del Manager Legale e del Consulente legale, sarà ritenuto sufficiente la produzione del Curricula Vitae degli stessi.

22/07/2025 15:46
Risposta
Si conferma
21/07/2025 10:33
Quesito #7
1) l’art. 15 della Lettera di invito, recante “Soccorso istruttorio”, dispone che “la mancata produzione […] della garanzia provvisoria […] può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta”; considerato che nei documenti di gara non è espressamente richiesta la presentazione della garanzia provvisoria da parte dei soggetti invitati e che l’art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che la Stazione appaltante non richiede la presentazione della garanzia provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, salvo che ricorrano particolari esigenze espressamente indicate nei documenti di gara, si chiede di confermare che la predetta previsione di cui all’art. 15 della Lettera di invito debba ritenersi un refuso e che, pertanto, gli operatori economici invitati non sono tenuti a presentare la garanzia provvisoria per partecipare alla presente procedura;
2) si chiede di confermare che l’importo del contributo a favore dell’ANAC a carico dell’operatore economico invitato è pari a € 18,00, coerentemente con quanto disposto dall’Autorità con Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 (fascia di importo stimato dell’appalto tra € 150.000 e € 300.000) e che, pertanto, l’importo pari a € 250,00, indicato all’art. 16 della Lettera di invito, recante “Pagamento del contributo a favore dell’ANAC”, debba ritenersi un refuso.

22/07/2025 15:48
Risposta
1) Non è richiesta la garanzia provvisoria;
2) Trattasi di refuso, la misura corretta è € 18,00;

21/07/2025 11:50
Quesito #8
all'art. 16 della lettera di invito è previsto che «I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 250,00»; tuttavia, in base all'art. 2 della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, per un appalto di valore compreso tra € 150.000 e € 300.000 l'importo del contributo a carico degli operatori economici ammonta a € 18,00 (mentre quello a carico della stazione appaltante a € 250,00).
Si chiede quindi conferma che il contributo ANAC da pagare per la partecipazione alla presente procedura sia pari ad € 18,00.



22/07/2025 15:49
Risposta
Trattasi di refuso, la misura corretta è € 18,00.
21/07/2025 11:51
Quesito #9
Si chiede conferma che il contributo ANAC richiesto per la partecipazione alla Gara è di 18,00 Euro e non di 250,00 Euro come invece indicato al par. 16 della lettera d’invito.

22/07/2025 15:49
Risposta
Trattasi di refuso, la misura corretta è € 18,00.
21/07/2025 11:54
Quesito #10
Si chiede conferma che tra i documenti allegati da completare ai fini della presentazione della domanda (busta amministrativa) non sia presente un documento identificato come "n. 3" (la numerazione presente è da n. 1 a n. 8, escluso appunto il n. 3)

22/07/2025 15:49
Risposta
Si conferma

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