Scaduto

Gara #325

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE, DESTINATI ALLA LOCAZIONE E SITI NEL QUARTIERE EUR DI PROPRIETA’ DI EUR S.p.A.
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Informazioni appalto

19/12/2025
Aperta
Servizi
€ 1.684.734,81
CECI MASSIMILIANO

Categorie merceologiche

713 - Servizi di ingegneria

Lotti

1
B9B6AA3A4A
Qualità prezzo
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE, DESTINATI ALLA LOCAZIONE E SITI NEL QUARTIERE EUR DI PROPRIETA’ DI EUR S.p.A.
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE, DESTINATI ALLA LOCAZIONE E SITI NEL QUARTIERE EUR DI PROPRIETA’ DI EUR S.p.A.
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Commissione valutatrice

Cognome Nome Ruolo
Sciascia Raffaele Presidente
Mainieri Flaminia Commissario
Rovagna Gianluca Commissario

Scadenze

20/01/2026 12:00
02/02/2026 12:00
02/02/2026 12:01

Allegati

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22/01/2026 09:53
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06/02/2026 11:46
327.37 kB

Chiarimenti

23/12/2025 10:52
Quesito #1
Con riferimento al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) della procedura in oggetto, si sottopone alla cortese attenzione della Stazione Appaltante il seguente quesito di chiarimento. Dalla documentazione di gara si rileva che l’Accordo Quadro ricomprende, all’interno di un unico perimetro prestazionale, attività di progettazione, direzione lavori, verifica preventiva della progettazione e collaudo tecnico-amministrativo. In particolare, il CSA richiama espressamente lo svolgimento delle attività di verifica preventiva della progettazione in conformità all’art. 42 del D.Lgs. 36/2023, quale presupposto per la successiva validazione del progetto da parte del RUP, evidenziando il ruolo sostanziale e di garanzia che tale funzione assume nel procedimento di affidamento ed esecuzione dei lavori. Si osserva tuttavia che:

l’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 richiede che l’attività di verifica sia svolta da un soggetto effettivamente indipendente e imparziale rispetto al progettista, al fine di garantire l’assenza di conflitti di interesse e l’autonomia di giudizio del Verificatore;la configurazione dell’Accordo Quadro, così come attualmente strutturata, consente che il medesimo operatore economico possa potenzialmente essere affidatario, nell’ambito dei diversi ODA, sia delle attività di progettazione sia di quelle di verifica preventiva della progettazione;inoltre, alla luce dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare, parrebbe astrattamente possibile la partecipazione alla procedura, anche in forma singola, di operatori economici in possesso della sola certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001, senza una specifica qualificazione organizzativa e tecnica dedicata alle attività di verifica della progettazione, con il rischio di un indebolimento delle garanzie di terzietà e specializzazione richieste dalla normativa.
Tutto ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire:
se non ritenga opportuno, al fine di assicurare la piena e sostanziale attuazione del principio di indipendenza e imparzialità del Verificatore di cui all’art. 42 del D.Lgs. 36/2023, prevedere una separazione almeno procedurale e/o soggettiva delle attività di verifica preventiva della progettazione rispetto a quelle di progettazione e direzione lavori;
se, in alternativa, siano previste specifiche misure organizzative, requisiti aggiuntivi o limitazioni operative atte a garantire che il soggetto incaricato della verifica preventiva non coincida, né direttamente né indirettamente, con il progettista dell’intervento oggetto di verifica, anche mediante il ricorso a un soggetto effettivamente terzo quale, ad esempio, un Organismo di Ispezione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, in coerenza con quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dagli artt. 39 e seguenti dell’Allegato I.7 al medesimo decreto, che disciplinano i requisiti di indipendenza, competenza e imparzialità per lo svolgimento delle attività di verifica della progettazione;se la Stazione Appaltante ritenga coerente con il quadro normativo vigente l’eventuale partecipazione alla procedura, per le attività di verifica, di operatori economici privi di una struttura e qualificazione specificamente dedicate alla verifica della progettazione, ma in possesso della sola certificazione UNI EN ISO 9001.

14/01/2026 09:48
Risposta
1. I lavori in oggetto verranno affidati mediante accordo quadro con due operatori, pertanto le relative attività verranno affidate nel rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 42, D.Lgs. 36/2023;
2. Come sopra;
3. Gli importi degli ODA non saranno superiori ai 20 milioni di euro, pertanto gli operatori dovranno essere in possesso del requisito di legge di cui all'art. 34, comma 2, lett. b), All. I.7 al Codice: la certificazione del sistema di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.
03/01/2026 12:45
Quesito #2
Con riferimento al Disciplinare di gara, Paragrafo 19.1, Tabella B (Criteri discrezionali), Criterio 2.1 "Professionalità e adeguatezza dell’offerta" (pag. 37), si legge che i n. 4 servizi richiesti ai fini della valutazione devono essere stati "svolti nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando".
Si rileva che tale limitazione temporale (triennio) appare in contrasto con:

Il Paragrafo 7.2 dello stesso Disciplinare, che per i requisiti di partecipazione richiede servizi svolti negli ultimi 10 anni;Il Bando-tipo ANAC n. 3 (Servizi di architettura e ingegneria) e le Linee Guida ANAC n. 1, i quali stabiliscono che la valutazione dell'offerta tecnica debba basarsi sui servizi ritenuti dal concorrente più significativi ("servizi di punta"), senza imporre stringenti limiti temporali che restringerebbero ingiustificatamente la concorrenza e la possibilità di dimostrare la propria capacità tecnica (cfr. Relazione AIR al Bando tipo n. 3);Il principio di proporzionalità e di accesso al mercato (artt. 3 e 10 D.Lgs. 36/2023), in quanto un arco temporale di soli 3 anni risulta oggettivamente insufficiente per la maturazione e conclusione di servizi complessi di ingegneria e architettura di tale importo.
Si chiede pertanto di confermare che il riferimento ai "tre anni" contenuto nel Criterio 2.1 sia un mero refuso (probabilmente residuo di modulistica per appalti di servizi/forniture standard) e che, conseguentemente, i servizi presentati in offerta tecnica saranno valutati senza limiti temporali (o, in subordine, con il medesimo limite decennale previsto per i requisiti di partecipazione), purché pertinenti e affini all'oggetto dell'appalto.

12/01/2026 16:43
Risposta
Si conferma che il riferimento ai "tre anni" di cui al criterio n. 2.1 costituisce un mero refuso, conseguentemente i servizi potranno essere allegati all'offerta senza alcun vincolo di natura temporale.
Si evidenzia comunque che, nella valutazione delle prestazioni svolte e nella relativa attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione valuterà favorevolmente il consolidamento di esperienze recenti in luogo di quelle più risalenti nel tempo.
Il criterio è da intendersi formulato come segue:
"Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all’esperienza specifica acquisita in servizi affini.
Il presente criterio è finalizzato a valutare e verificare l’esperienza del concorrente acquisita nel campo dei servizi di ingegneria e architettura sia sotto il profilo architettonico che impiantistico con riguardo ad edifici affini e similari a quelli oggetto dell'affidamento.
Il concorrente, sia in forma singola che in forma plurisoggettiva, dovrà presentare n. 4 servizi (un servizio di Direzione Lavori, un servizio di Progettazione, un servizio di Verifica preventiva della progettazione e un servizio di Collaudo tecnico amministrativo) svolti dal concorrente singolo o cumulativamente da tutti i membri del RTI che svolgeranno la prestazione, relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione nel suo complesso sotto il profilo architettonico e tecnologico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, mediante relazione illustrativa costituita da un massimo di n. 6 facciate in formato A4 (in carattere di dimensione minima 12) e n. 4 schede grafiche in formato A3.
Saranno valutati positivamente i servizi affini più recenti rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
05/01/2026 12:05
Quesito #3
in relazione a quanto previsto nel paragrafo 7.2 (requisiti di capacità tecnica e professionale) del Disciplinare di Gara, siamo a chiedere se, ai fini del raggiungimento degli importi lavori indicati per le varie categorie e I.D., saranno considerati validi anche i servizi relativi al PFTE.

23/01/2026 10:28
Risposta
Si conferma
09/01/2026 08:16
Quesito #4
Con riferimento al punto 7.2 (Requisiti di capacità tecnica e professionale), si richiede di chiarire se, per soddisfare il requisito, i servizi presentati devono aver riguardato contemporaneamente tutte le prestazioni elencate (Progettazione, Direzione Lavori, Verifica e Collaudo), oppure sono considerati validi anche incarichi che coprano solo alcune di tali attività
23/01/2026 10:29
Risposta
Gli operatori economici devono dimostrare lo svolgimento dei relativi servizi soddisfacendo l’importo richiesto per ogni categoria di opere indicata dal Disciplinare (“IA.01, IA02, IA03 e IA04” della Tavola Z-1; E22 della tavola Z-1; E20 e E21 della Tavola Z-1).

Per ogni categoria, è necessario che l’operatore, ferma restando la necessità di soddisfare l’importo richiesto, può aver svolto una o più delle attività indicate
13/01/2026 16:27
Quesito #5
Con la presente si chiede di chiarire il criterio 2.1 dell’offerta tecnica. In particolare, si desidera sapere se i quattro servizi richiesti debbano corrispondere ciascuno a una diversa tipologia tra quelle indicate (direzione lavori, progettazione, verifica preventiva, collaudo tecnico) oppure se tali tipologie rappresentino semplicemente un elenco di possibili categorie di servizi.
Inoltre, si chiede di precisare il significato della nota: “N.B.: in caso di indicazione di più servizi, si prenderà in considerazione il servizio di valore più elevato e, in caso di indicazione di servizi di pari valore, ne verrà selezionato solo uno tramite sorteggio eseguito dalla commissione di gara.”

23/01/2026 10:29
Risposta
L’elenco di cui al criterio 2.1 è da intendersi tassativo e completo. I concorrenti devono “presentare n. 4 servizi (un servizio di Direzione Lavori, un servizio di Progettazione, un servizio di Verifica preventiva della progettazione e un servizio di Collaudo tecnico amministrativo), svolti nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara”, pertanto è richiesta l’allegazione di ognuno dei 4 servizi indicati.

Atteso che la Disciplina di gara richiede la produzione di un solo intervento per tipologia di servizio, ove gli operatori alleghino più di un servizio, ad esempio, per la “Direzione lavori”, la Stazione appaltante considererà solo l’intervento avente valore più elevato e, in caso di parità, si procederà al sorteggio.
14/01/2026 10:53
Quesito #6
Si richiede la pubblicazione del capitolato informativo in modo da poter redigere l'OGI richiesto nell'offerta tecnica.

22/01/2026 09:53
Risposta
Il capitolato informativo è stato regolarmente pubblicato.
15/01/2026 10:59
Quesito #7
Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti in merito ai requisiti richiesti nella gara:
Certificazione ISO 9001: Si chiede di confermare se, in caso di RTI, il possesso della certificazione ISO 9001 possa essere posseduto solo dalla società mandataria/capogruppo.Requisiti di capacità tecnica (Punto 7.2): In merito ai requisiti di cui al punto 7.2, si prega di specificare se gli stessi debbano essere posseduti cumulativamente dai singoli professionisti facenti parte del gruppo di lavoro o dal raggruppamento (RTI).Servizi di verifica: Si richiede se, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 7.2, sia possibile computare anche i servizi svolti per attività di sola verifica
23/01/2026 10:30
Risposta
1. La certificazione è richiesta per tutti gli operatori che svolgano l’attività di verifica della progettazione;

2. Come si legge all’art. 7.2 del Disciplinare, i relativi requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal gruppo di lavoro;

3. È possibile.
15/01/2026 11:24
Quesito #8
In riferimento al Gruppo di Lavoro di cui al vs disciplinare di gara a pag. 14 si chiede se
n. 1 tecnico laureato (ingegnere o architetto) responsabile impianti meccanici e fluidodinamici, iscritto all’albo professionale di competenza;

n. 1 tecnico laureato (ingegnere o architetto) responsabile impianti elettrici e speciali delle opere, iscritto all’albo professionale di competenza;
possano essere Ingegneri di vecchio ordinamento iscritti alla Sezione A Settore Civile e ambientale Industriale e dell'Informazione.

23/01/2026 10:31
Risposta
Si conferma.
15/01/2026 16:26
Quesito #9
Con riferimento al Disciplinare di gara, Paragrafo 19.1, Tabella B (Criteri discrezionali), Criterio 2.1 "Professionalità e adeguatezza dell’offerta" e il chiarimento espresso dalla SA al quesito n.1 si chiede se possano essere rappresentati 4 servizi suddividendoli tra la sola progettazione e Direzione dei Lavori

23/01/2026 10:32
Risposta
No, ai fini dell’attribuzione del punteggio de quo, il Disciplinare richiede la allegazione di “n. 4 servizi (un servizio di Direzione Lavori, un servizio di Progettazione, un servizio di Verifica preventiva della progettazione e un servizio di Collaudo tecnico amministrativo)”.
19/01/2026 11:20
Quesito #10
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente società chiede cortesemente un chiarimento in merito alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità o conflitto di interessi.

In particolare, si rappresenta che la scrivente ha già partecipato, in precedenza, a una procedura di gara bandita da EUR S.p.A., per la quale risulta attualmente in corso l’iter di aggiudicazione.

Si precisa altresì che la scrivente è dotata di una struttura organizzativa articolata in distinti settori operativi e funzionali e che, anche nell’ipotesi di aggiudicazione della suddetta procedura, le attività oggetto della stessa sarebbero svolte da un’unità organizzativa diversa e autonoma rispetto a quella eventualmente coinvolta nella presente gara, senza condivisione di risorse, informazioni o processi decisionali.

Alla luce di quanto sopra, si chiede se tale circostanza possa precludere o limitare la partecipazione alla presente procedura, ovvero se possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente e della documentazione di gara.


23/01/2026 10:37
Risposta
Non si configurerà alcuna situazione di conflitto di interessi.
19/01/2026 15:52
Quesito #11
Con riferimento al Disciplinare di Gara della procedura in oggetto, si rileva che, ai sensi del paragrafo 19.1, il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri indicati nella Tabella A. Tra i criteri tabellari è previsto il possesso della certificazione della parità di genere (UNI/PdR-125) di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), la quale, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento, deve essere posseduta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento medesimo.
Al riguardo, si rappresenta che la scrivente è un’associazione tra professionisti composta da due soci, appartenenti a generi differenti, e priva di personale dipendente. Per tale tipologia societaria, la certificazione in oggetto non risulta conseguibile, in quanto la stessa è riservata a operatori economici dotati di personale dipendente.
Tutto ciò premesso, si chiede di valutare la possibilità di una deroga al requisito del possesso della certificazione da parte di tutti i componenti del raggruppamento, considerato che, in caso contrario, la previsione in esame risulterebbe di fatto discriminatoria nei confronti di soggetti che, per la propria natura giuridica e organizzativa — quali, ad esempio, i liberi professionisti singoli, peraltro ammessi alla partecipazione ai sensi del cap. 5 — non sono oggettivamente in grado di ottenere la suddetta certificazione.

23/01/2026 10:38
Risposta
Premesso che non si tratta di un “requisito” bensì di un criterio tecnico premiale, la Stazione appaltante non condivide la tesi secondo la quale “la previsione in esame risulterebbe di fatto discriminatoria”. E’ infatti il legislatore, all’art. 108., comma 7, D.Lgs. 36/2023, a stabilire che “al fine di promuovere la parità di genere, le Stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara (...) il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione”. Peraltro rientra nella discrezionalità degli operatori economici, siano essi imprese o professionisti, di organizzare nel migliore dei modi la propria struttura aziendale, e non risulta alcuna preclusione per l’ottenimento della certificazione da parte di qualsivoglia soggetto.
20/01/2026 11:49
Quesito #12
Ai fini della redazione dell'Offerta di Gestione informativa, prevista alla tabella B criterio 1.2, si evidenzia che non è presente nella documentazione a base di gara il Capitolato Informativo. Si chiede quindi integrazione della documentazione ai fini dell'espletamento del suddetto criterio.

Inoltre, si chiedono chiarimenti in merito alla dicitura presente nel B 1.2 e 2.1 "In caso di partecipazione in forma singola, anche in presenza di eventuali carenze e/o mancanze della documentazione/informazioni sopra richieste, si procederà alla valutazione discrezionale ai fini dell’attribuzione del punteggio sulla base degli elementi a disposizione.
ln caso di partecipazione plurisoggettiva, anche qualora non tutti i componenti esecutori delle formazioni plurisoggettive provvedano a produrre la documentazione sopra richiesta ovvero qualora la documentazione trasmessa da ciascun componente esecutore della formazione plurisoggettiva risulti incompleta, si procederà alla valutazione discrezionale ai fini dell’attribuzione del punteggio sulla base degli elementi a disposizione."
Tale dicitura significa che la documentazione tecnica in caso di ATI (forma di più soggetti) deve essere prodotta sda ogni singolo componente? Cioè se sono due soggetti, quindi dovranno essere consegnati 2 OGI e 4 servizi per ciascun componente?

23/01/2026 10:39
Risposta
1. Il Capitolato informativo è stato regolarmente pubblicato;

2. Trattandosi di un criterio discrezionale, la valutazione della Commissione sarà esperita discrezionalmente sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite. Tanto significa che, in caso di carenza parziale delle informazioni richieste, la Commissione potrà comunque attribuire il punteggio tecnico sulla base del materiale a disposizione. In ogni caso, come si legge nel Disciplinare, la documentazione de qua deve essere prodotta “da ciascun componente esecutore”.

Eur S.p.A.

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