Inviato esito
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Gara #422
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore di EUR S.p.A.Informazioni appalto
06/05/2026
Affidamento diretto / RDO
Servizi
€ 114.527,53
Scandurra Maria Rosaria
Categorie merceologiche
665181 - Servizi di intermediazione assicurativa
Lotti
Inviato esito
1
BC41B79900
Qualità prezzo
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore di EUR S.p.A.
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore di EUR S.p.A.
€ 82.356,88
€ 0,00
€ 0,00
€ 29.045,49
56
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 07043531214 | MAG SPA |
Commissione valutatrice
Determina di nomina della Commissione giudicatrice n. 46
18/05/2026
|
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289.92 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Nicoletti | Andrea | Presidente |
| Di Venanzio | Marco | Commissario |
| Vincenti | Mauro | Commissario |
| Scandurra | Maria Rosaria | Commissario supplente |
Scadenze
12/05/2026 12:00
15/05/2026 12:00
15/05/2026 15:00
Allegati
|
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178.63 kB | |
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406.95 kB | |
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269.87 kB | |
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145.37 kB | |
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202.45 kB | |
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138.53 kB | |
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139.45 kB | |
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139.41 kB | |
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138.40 kB | |
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312.10 kB | |
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oe-servizi-di-brokeraggio-modello-invito-a-presentare-offerta-signed-1.pdf SHA-256: 008dba5b240a3ac786f69e0895ab1949a544bae42532fb58a12c1cdb068aae1d 06/05/2026 11:21 |
462.00 kB | |
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oe-servizi-di-brokeraggio-csa-1.pdf SHA-256: dd1a363ee6c0ee99197936ad18f4104c2d7e86c4d3bea1da6d47830db8af1d16 07/05/2026 14:55 |
263.98 kB | |
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4.61 MB | |
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oe-servizi-di-brokeraggio-determina-n.-46-nomina-commissione.pdf SHA-256: bc2e2434e8886fbb917f19904c1706e818feeb46739eda81b76d5160e9b71d19 25/05/2026 17:19 |
289.92 kB | |
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269.88 kB | |
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cv-di-venanzio-marco.pdf SHA-256: 63eb170fd3d9e58abcc2997e4a3d68c06f29543d86be1c07b3e7e8e511192fd5 25/05/2026 17:22 |
178.97 kB | |
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cv-vincenti-mauro.pdf SHA-256: 921fa7425ff6b22af65659449ba16b48ba4c8d2ce9f3f2f5c1a85b8178aa5aad 25/05/2026 17:23 |
299.01 kB | |
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cv-scandurra-maria-rosaria.pdf SHA-256: 49ab9ff9cbc4be440cf873b6c72708b1ca5fd3178c4c52c077784272a445b826 25/05/2026 17:23 |
83.55 kB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: fe63dc9f21a4fbf9b90edbc9fadc13ab35593f7767d0389911a3814f41214c54 01/07/2026 15:02 |
15.46 kB | |
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oe-servizi-di-brokeraggio-determinazione-di-aggiudicazione-ps-56.pdf SHA-256: 590b0412a23314bfe9fbb900481216d55a599fa505f5853d5b472546ed811763 01/07/2026 15:04 |
427.92 kB |
Chiarimenti
06/05/2026 15:10
Quesito #1
Buongiorno,
Con riferimento all’invito ricevuto, si richiedono i seguenti chiarimenti.
In primo luogo, si chiede di confermare la possibilità di partecipare alla procedura in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI).
In caso di riscontro positivo, si prega di voler specificare nel dettaglio la documentazione amministrativa e tecnica che dovrà essere presentata da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, nonché eventuali modalità di presentazione congiunta.
Inoltre, si chiede di confermare la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
Anche in tal caso, si richiede cortesemente di indicare la documentazione richiesta, sia in capo al concorrente che all’impresa ausiliaria, ai fini della corretta partecipazione.
Si chiede infine di confermate, con riferimento alla documentazione tecnica, che, in caso di partecipazione in ATI, il requisito relativo alla certificazione della parità di genere possa essere posseduto anche da un solo componente del raggruppamento.
In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
Con riferimento all’invito ricevuto, si richiedono i seguenti chiarimenti.
In primo luogo, si chiede di confermare la possibilità di partecipare alla procedura in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI).
In caso di riscontro positivo, si prega di voler specificare nel dettaglio la documentazione amministrativa e tecnica che dovrà essere presentata da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, nonché eventuali modalità di presentazione congiunta.
Inoltre, si chiede di confermare la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
Anche in tal caso, si richiede cortesemente di indicare la documentazione richiesta, sia in capo al concorrente che all’impresa ausiliaria, ai fini della corretta partecipazione.
Si chiede infine di confermate, con riferimento alla documentazione tecnica, che, in caso di partecipazione in ATI, il requisito relativo alla certificazione della parità di genere possa essere posseduto anche da un solo componente del raggruppamento.
In attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
07/05/2026 17:26
Risposta
Con riferimento al primo quesito si conferma la possibilità di partecipare alla presente procedura di affidamento in RTI.
Relativamente alla documentazione amministrativa, con riguardo alla domanda di partecipazione ed alle relative dichiarazioni si precisa che le stesse devono essere sottoscritte ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito: dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
Inoltre si precisa che si rende necessario produrre:
- per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
1. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:
§ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
Il DGUE ed il modello ACE devono essere compilati e sottoscritti:
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito: dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
Il resto della documentazione amministrativa (Patto d’Integrità, Condizioni contrattuali, Nomina a Responsabile Trattamento Dati, Informativa trattamento dati personali) dovrà essere sottoscritto:
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito: dal legale rappresentante/procuratore della mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: dall’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
Relativamente all’offerta tecnica i modelli 5, B1, B2, B3 e B4 nonché l’offerta economica devono essere sottoscritti:
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito: dal legale rappresentante/procuratore della mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: dall’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
Si conferma inoltre la possibilità di ricorrere all’avvalimento sia per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale sia per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
L’impresa ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti di ordine generale 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. Qualora per l’impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
L’impresa ausiliaria dovrà rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE e del modello ACE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento, anche misto.
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta (c.d. “avvalimento premiale”), il contratto di avvalimento è presentato esclusivamente nell’offerta tecnica, mentre le dichiarazioni sono rese nella documentazione amministrativa.
Si ricorda inoltre che, nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, si rende necessario allegare la documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambi gli operatori economici ad un unico centro decisionale.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio A1 della richiesta d’offerta, si precisa che in caso di RTI la certificazione parità di genere dovrà essere posseduta da tutti i membri del raggruppamento che svolgeranno la prestazione oggetto del presente affidamento.
Si comunica infine che è stato messo a disposizione degli operatori concorrenti sulla PAD il documento relativo alle “Norme tecniche per l'utilizzo della PAD per gli Operatori Economici”. Si invita codesto spettabile operatore economico a consultarle ai fini di un corretto caricamento dell’offerta e, in caso di problematiche, a contattare l’assistenza Tuttogare dedicata agli operatori economici al seguente numero di telefono: 0240031280.
Relativamente alla documentazione amministrativa, con riguardo alla domanda di partecipazione ed alle relative dichiarazioni si precisa che le stesse devono essere sottoscritte ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito: dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
Inoltre si precisa che si rende necessario produrre:
- per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
1. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:
§ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
Il DGUE ed il modello ACE devono essere compilati e sottoscritti:
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito: dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
Il resto della documentazione amministrativa (Patto d’Integrità, Condizioni contrattuali, Nomina a Responsabile Trattamento Dati, Informativa trattamento dati personali) dovrà essere sottoscritto:
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito: dal legale rappresentante/procuratore della mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: dall’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
Relativamente all’offerta tecnica i modelli 5, B1, B2, B3 e B4 nonché l’offerta economica devono essere sottoscritti:
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito: dal legale rappresentante/procuratore della mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: dall’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
Si conferma inoltre la possibilità di ricorrere all’avvalimento sia per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale sia per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
L’impresa ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti di ordine generale 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti. Qualora per l’impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
L’impresa ausiliaria dovrà rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE e del modello ACE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento, anche misto.
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta (c.d. “avvalimento premiale”), il contratto di avvalimento è presentato esclusivamente nell’offerta tecnica, mentre le dichiarazioni sono rese nella documentazione amministrativa.
Si ricorda inoltre che, nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, si rende necessario allegare la documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambi gli operatori economici ad un unico centro decisionale.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio A1 della richiesta d’offerta, si precisa che in caso di RTI la certificazione parità di genere dovrà essere posseduta da tutti i membri del raggruppamento che svolgeranno la prestazione oggetto del presente affidamento.
Si comunica infine che è stato messo a disposizione degli operatori concorrenti sulla PAD il documento relativo alle “Norme tecniche per l'utilizzo della PAD per gli Operatori Economici”. Si invita codesto spettabile operatore economico a consultarle ai fini di un corretto caricamento dell’offerta e, in caso di problematiche, a contattare l’assistenza Tuttogare dedicata agli operatori economici al seguente numero di telefono: 0240031280.
07/05/2026 11:12
Quesito #2
Spett.le EUR S.p.A.,
si chiede di voler cortesemente allegare il Capitolato Speciale d'Appalto, menzionato nella lettera d'invito ma non presente tra la documentazione pubblicata.
Cordiali saluti
si chiede di voler cortesemente allegare il Capitolato Speciale d'Appalto, menzionato nella lettera d'invito ma non presente tra la documentazione pubblicata.
Cordiali saluti
07/05/2026 15:20
Risposta
Si informa che il Capitolato Speciale d'Appalto è stato reso disponibile in piattaforma.
07/05/2026 11:40
Quesito #3
Buongiorno,
con riferimento alla documentazione di gara, si chiede cortesemente di chiarire se l’indicazione del divieto di subappalto sia da considerarsi un mero refuso.
Tale richiesta nasce in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), che ammette il ricorso al subappalto nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Si resta pertanto in attesa di un gentile riscontro volto a confermare la corretta interpretazione della disposizione.
Cordiali saluti
con riferimento alla documentazione di gara, si chiede cortesemente di chiarire se l’indicazione del divieto di subappalto sia da considerarsi un mero refuso.
Tale richiesta nasce in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), che ammette il ricorso al subappalto nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Si resta pertanto in attesa di un gentile riscontro volto a confermare la corretta interpretazione della disposizione.
Cordiali saluti
11/05/2026 15:48
Risposta
Relativamente al quesito posto si conferma il divieto di subappalto più in particolare per le seguenti ragioni. Il servizio di brokeraggio è infatti un’attività che soprattutto in realtà amministrative caratterizzate da forti ricadute in termini di responsabilità amministrative e contabili è fondamentale, se non essenziale, ai fini di una corretta ed adeguata assistenza nell’ambito di contratti caratterizzati da un forte tecnicismo (di qui anche il richiamo alla conoscenza del pacchetto assicurativo della stazione appaltante). In un ente pubblico il Broker assicurativo identifica, in parte, l’ente e questo è desumibile, in via generale, nella seguente espressione di solito riscontabile in alcuni Capitolati d’appalto: “Il Contraente – Ente – dichiara (e la Società prende atto) di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker….. e di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Stessa. Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente al Broker…. che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice. Resta intesa l’efficacia liberatoria per il Contraente, anche a termini dell’art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato”. La legge 28.11.84 n. 792 definisce il Broker come “colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”. Come peraltro evidenziato nelle “Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa” pubblicate dall’ANAC in data 13 marzo 2013 “le fasi di analisi e pianificazione dei rischi, di predisposizione e redazione dei capitolati di gara, di gestione dei contratti, richiedono un corredo di professionalità, esperienza e conoscenza del mercato assicurativo che sono tipiche del Broker. La presenza di un consulente fino ad oggi ha permesso alla Pubblica Amministrazione di esaminare le offerte solo sotto il profilo del costo, senza entrare nel merito delle condizioni contrattuali di polizza, la cui congruità e rispondenza al programma assicurativo è stata verificata ex ante dal consulente. La presenza del Broker, auspicata in più occasioni anche dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, ha di fatto riequilibrato le posizioni contrattuali dell’assicurato rispetto alla compagnia e colmato quelle asimmetrie informative che penalizzano gli enti nella scelta delle migliori condizioni di polizza”.
La qualificazione di servizi d’intermediazione è direttamente connessa e giustificata dalla condizione che il Broker svolge, in particolare, un’attività continuativa a favore dell’ente per la gestione dei rischi di questi ultimi. Il Broker assicurativo svolge infatti servizi di consulenza precontrattuale, di ricerca di Compagnie di assicurazione e successiva gestione dei contratti. Il ruolo di intermediazione si può definire come quell’attività che il Broker svolge, per conto dell’ente, al fine della puntuale cura dei servizi assicurativi, ponendosi il medesimo come unico collegamento tra le società assicurative e l’ente. Egli ha quindi competenze in merito ad esempio: all’identificazione, all’analisi e alla quantificazione di rischi attinenti a specifiche attività dell’ente; all’analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione all’efficacia ed economicità delle stesse, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche in caso di approvazione di nuove leggi; al monitoraggio ed all’analisi dei costi delle coperture ed alla relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; al puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali; all’assistenza nella gestione dei sinistri ed alla consulenza ed assistenza a favore di Amministratori e dipendenti dell’ente. Il Broker è quindi l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere in termini di efficienza il servizio. L’attività composita del Broker assicurativo lo riconduce anche alla preliminare attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando in vista di futuri contratti di assicurazione – anche senza avvalersi necessariamente della prestazione del mediatore (Broker) – come dalla Corte di Cassazione civ., sezione 3, sentenza del 31 marzo 2007, n. 8056, è stato evidenziato.
Come inoltre affermato di recente dall’ANAC nella nota prot. n. 0010231 del 3 febbraio 2026 “si ritiene che i servizi di brokeraggio assicurativo e di brokeraggio energetico siano sovrapponibili tra loro, in quanto, in entrambi i casi, il Broker agisce quale intermediario indipendente per ottenere, per conto del cliente, le migliori condizioni di mercato, con la differenza che nel primo caso si tratta di prodotti assicurativi, mentre nel secondo caso della fornitura di energia elettrica”.
Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che comunque le singole prestazioni previste sono di fatto tutte riconducibili all’attività di intermediazione assicurativa (essendo comprese nel CPV indicato nella lettera d’invito) non potendo essere né qualitativamente né economicamente separabili, si ritiene di confermare le previsioni previste poiché ossequiose della disciplina in materia di contrattualistica pubblica.
La qualificazione di servizi d’intermediazione è direttamente connessa e giustificata dalla condizione che il Broker svolge, in particolare, un’attività continuativa a favore dell’ente per la gestione dei rischi di questi ultimi. Il Broker assicurativo svolge infatti servizi di consulenza precontrattuale, di ricerca di Compagnie di assicurazione e successiva gestione dei contratti. Il ruolo di intermediazione si può definire come quell’attività che il Broker svolge, per conto dell’ente, al fine della puntuale cura dei servizi assicurativi, ponendosi il medesimo come unico collegamento tra le società assicurative e l’ente. Egli ha quindi competenze in merito ad esempio: all’identificazione, all’analisi e alla quantificazione di rischi attinenti a specifiche attività dell’ente; all’analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione all’efficacia ed economicità delle stesse, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche in caso di approvazione di nuove leggi; al monitoraggio ed all’analisi dei costi delle coperture ed alla relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; al puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali; all’assistenza nella gestione dei sinistri ed alla consulenza ed assistenza a favore di Amministratori e dipendenti dell’ente. Il Broker è quindi l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere in termini di efficienza il servizio. L’attività composita del Broker assicurativo lo riconduce anche alla preliminare attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando in vista di futuri contratti di assicurazione – anche senza avvalersi necessariamente della prestazione del mediatore (Broker) – come dalla Corte di Cassazione civ., sezione 3, sentenza del 31 marzo 2007, n. 8056, è stato evidenziato.
Come inoltre affermato di recente dall’ANAC nella nota prot. n. 0010231 del 3 febbraio 2026 “si ritiene che i servizi di brokeraggio assicurativo e di brokeraggio energetico siano sovrapponibili tra loro, in quanto, in entrambi i casi, il Broker agisce quale intermediario indipendente per ottenere, per conto del cliente, le migliori condizioni di mercato, con la differenza che nel primo caso si tratta di prodotti assicurativi, mentre nel secondo caso della fornitura di energia elettrica”.
Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che comunque le singole prestazioni previste sono di fatto tutte riconducibili all’attività di intermediazione assicurativa (essendo comprese nel CPV indicato nella lettera d’invito) non potendo essere né qualitativamente né economicamente separabili, si ritiene di confermare le previsioni previste poiché ossequiose della disciplina in materia di contrattualistica pubblica.
07/05/2026 16:46
Quesito #4
Spett.le EUR S.p.A.,
si chiede conferma che l'operatore economico che ha ricevuto l'invito possa partecipare alla presente procedura in raggruppamento temporaneo di imprese costituendo ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 36/2023.
Cordiali saluti
si chiede conferma che l'operatore economico che ha ricevuto l'invito possa partecipare alla presente procedura in raggruppamento temporaneo di imprese costituendo ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 36/2023.
Cordiali saluti
07/05/2026 17:29
Risposta
Si rinvia al riscontro fornito rispetto al quesito n. 1.
08/05/2026 09:53
Quesito #5
Spett.le EUR S.p.A.,
con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere chiarimenti in merito a quanto indicato all’Art. 7 del Capitolato.
In particolare, si chiede di confermare se, in presenza di una polizza RC Professionale attualmente in corso e con un massimale superiore a quello richiesto, sia sufficiente presentare la suddetta polizza oppure se sia necessaria la stipula di una polizza dedicata.
In alternativa, si chiede se possa ritenersi conforme la presentazione di un’appendice alla polizza in corso che preveda un massimale dedicato alla procedura in oggetto.
Inoltre, in rif. alla seguente richiesta “fornire il necessario supporto e affiancamento per un tempo minimo di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di decorrenza del nuovo contratto di affidamento, all’eventuale nuovo fornitore del servizio” si chiede di chiarire cosa si intende con “supporto e affiancamento”.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere chiarimenti in merito a quanto indicato all’Art. 7 del Capitolato.
In particolare, si chiede di confermare se, in presenza di una polizza RC Professionale attualmente in corso e con un massimale superiore a quello richiesto, sia sufficiente presentare la suddetta polizza oppure se sia necessaria la stipula di una polizza dedicata.
In alternativa, si chiede se possa ritenersi conforme la presentazione di un’appendice alla polizza in corso che preveda un massimale dedicato alla procedura in oggetto.
Inoltre, in rif. alla seguente richiesta “fornire il necessario supporto e affiancamento per un tempo minimo di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di decorrenza del nuovo contratto di affidamento, all’eventuale nuovo fornitore del servizio” si chiede di chiarire cosa si intende con “supporto e affiancamento”.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
11/05/2026 15:48
Risposta
Per quanto attiene alla polizza RC professionale, l’eventuale massimale superiore a quello richiesto dalla Stazione Appaltante non richiede la stipula di altra polizza dedicata né di una appendice alla polizza vigente.
Relativamente alla richiesta di chiarimenti in merito al “necessario supporto e affiancamento” s’intende che l’O.E. dovrà assicurare alla Stazione Appaltante l’effettuazione delle interlocuzioni con l’O.E. uscente necessarie affinché sia garantito lo svolgimento delle attività già in corso senza soluzione di continuità, anche attraverso l’effettuazione di incontri in sede o da remoto per eventuali approfondimenti su quanto è stato svolto negli anni precedenti.
Relativamente alla richiesta di chiarimenti in merito al “necessario supporto e affiancamento” s’intende che l’O.E. dovrà assicurare alla Stazione Appaltante l’effettuazione delle interlocuzioni con l’O.E. uscente necessarie affinché sia garantito lo svolgimento delle attività già in corso senza soluzione di continuità, anche attraverso l’effettuazione di incontri in sede o da remoto per eventuali approfondimenti su quanto è stato svolto negli anni precedenti.
11/05/2026 10:31
Quesito #6
Spett.le EUR S.p.A.,
si formulano le seguenti richieste di chiarimento:
- si chiede di volerci chiarire se per la redazione dell’offerta tecnica sia previsto uno specifico font e una specifica grandezza del carattere;
- con riferimento all’offerta economica e alla fee percentuale che si dovrà inserire a sistema, si chiede di volerci indicare quante cifre decimali siano ammesse dopo la virgola;
- con riferimento all’offerta economica, si chiede conferma che gli oneri della sicurezza aziendale e il costo della manodopera non debbano essere indicati o comunque debbano essere valorizzati con la cifra 0 (così come indicato anche a sistema), nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 che esclude tale obbligo per i servizi di natura intellettuale quale è il servizio di brokeraggio assicurativo.
Cordiali saluti
si formulano le seguenti richieste di chiarimento:
- si chiede di volerci chiarire se per la redazione dell’offerta tecnica sia previsto uno specifico font e una specifica grandezza del carattere;
- con riferimento all’offerta economica e alla fee percentuale che si dovrà inserire a sistema, si chiede di volerci indicare quante cifre decimali siano ammesse dopo la virgola;
- con riferimento all’offerta economica, si chiede conferma che gli oneri della sicurezza aziendale e il costo della manodopera non debbano essere indicati o comunque debbano essere valorizzati con la cifra 0 (così come indicato anche a sistema), nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 che esclude tale obbligo per i servizi di natura intellettuale quale è il servizio di brokeraggio assicurativo.
Cordiali saluti
11/05/2026 11:11
Risposta
Con riferimento al primo quesito si conferma che non è previsto uno specifico font né una specifica grandezza del carattere. Come specificato nella richiesta d’offerta si rende necessario rispettare solamente il formato (A4) ed il numero massimo di facciate richiesto per ogni criterio dell’offerta tecnica.
Relativamente al secondo quesito si precisa che verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Non sono ammesse cifre oltre la seconda decimale.
Con riguardo al terzo quesito si conferma.
Relativamente al secondo quesito si precisa che verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Non sono ammesse cifre oltre la seconda decimale.
Con riguardo al terzo quesito si conferma.
11/05/2026 16:46
Quesito #7
Con la presente si chiede di confermare che i Ruoli di “Responsabile del Servizio” e di “Esperto” di cui all’art. 4 – Gruppo di lavoro dedicato del CSA potranno essere assunti, in linea con le previsioni di cui al D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., oltre che da un dipendente, anche da un Amministratore/membro CDA dell’Operatore Economico. Al riguardo si segnala che in virtù di quanto disposto dal citato Decreto e in particolare delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione assicurativa, il referente incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo può essere legato alla società affidataria mediante rapporto di lavoro dipendente o altra forma contrattuale lecita, purché in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e regolarmente iscritto al RUI nella sezione di competenza in coerenza con il quadro normativo, che non preclude la sussistenza di un vincolo di lavoro subordinato o di altra natura tra il referente e la società, purché siano rispettati gli obblighi di indipendenza, trasparenza e correttezza verso il cliente, come stabilito dal Codice delle Assicurazioni e dai relativi regolamenti attuativi.
Si chiede inoltre di confermare che, per poter assolvere alla richiesta relativa alla validità dell’offerta di cui all’art. 18 Altre informazioni della lettera di invito, sarà sufficiente indicare all’interno della domanda di partecipazione che l’offerta presentata è valida per un periodo non inferiore a 270 (duecentosettanta) giorni dal termine ultimo per la sua presentazione (15/05/2026) .
Infine, si segnala che, contrariamente a quanto indicato dalla documentazione di gara, non vi è alcuna offerta economica generata dal sistema né vi è la possibilità di inserire a sistema alcun valore della fee, si chiede pertanto di fornire il relativo modello da compilare.
Si resta in urgente attesa di riscontro e, con l’occasione, si porgono distinti saluti.
Si chiede inoltre di confermare che, per poter assolvere alla richiesta relativa alla validità dell’offerta di cui all’art. 18 Altre informazioni della lettera di invito, sarà sufficiente indicare all’interno della domanda di partecipazione che l’offerta presentata è valida per un periodo non inferiore a 270 (duecentosettanta) giorni dal termine ultimo per la sua presentazione (15/05/2026) .
Infine, si segnala che, contrariamente a quanto indicato dalla documentazione di gara, non vi è alcuna offerta economica generata dal sistema né vi è la possibilità di inserire a sistema alcun valore della fee, si chiede pertanto di fornire il relativo modello da compilare.
Si resta in urgente attesa di riscontro e, con l’occasione, si porgono distinti saluti.
12/05/2026 09:51
Risposta
Con riguardo al primo quesito relativo alla possibilità che l'Amministratore/membro CdA dell'OE possa operare nei confronti della SA con il ruolo di Responsabile del Servizio si conferma quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 40/2018.
Relativamente al secondo quesito si conferma.
Si conferma che la piattaforma è stata configurata correttamente e si invita codesto spettabile operatore economico, in caso di problematiche, a contattare l’assistenza Tuttogare dedicata agli operatori economici al seguente numero di telefono: 0240031280.
Relativamente al secondo quesito si conferma.
Si conferma che la piattaforma è stata configurata correttamente e si invita codesto spettabile operatore economico, in caso di problematiche, a contattare l’assistenza Tuttogare dedicata agli operatori economici al seguente numero di telefono: 0240031280.
11/05/2026 17:22
Quesito #8
A parziale rettifica della nostra richiesta precedentemente inviata, si conferma la possibilità di indicare a sistema il valore della fee offerta.
Scusandoci per l'errata segnalazione, restiamo in attesa di ricevere riscontro ai restanti quesiti.
Distinti saluti
Scusandoci per l'errata segnalazione, restiamo in attesa di ricevere riscontro ai restanti quesiti.
Distinti saluti
12/05/2026 09:52
Risposta
Si rinvia a quanto riscontrato al quesito n. 7
12/05/2026 09:43
Quesito #9
Spett.le EUR S.p.A.,
con riferimento all'offerta tecnica, si chiede di confermarci che dalle 4 facciate indicate per ciascun modello sia esclusa la facciata relativa all'intestazione e alla dichiarazione.
Cordiali saluti
con riferimento all'offerta tecnica, si chiede di confermarci che dalle 4 facciate indicate per ciascun modello sia esclusa la facciata relativa all'intestazione e alla dichiarazione.
Cordiali saluti
12/05/2026 10:43
Risposta
Con riguardo al quesito relativo alle 4 facciate è inclusa anche la facciata relativa a intestazione e dichiarazione come da modelli predisposti da questa stazione appaltante.
12/05/2026 11:20
Quesito #10
Buongiorno,
con la presente si chiede dove poter inserire la documentazione relativa al contratto di avvalimento, in quanto a portale non è stato creato nella busta tecnica lo spazio per caricare documentazione supplettiva.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
con la presente si chiede dove poter inserire la documentazione relativa al contratto di avvalimento, in quanto a portale non è stato creato nella busta tecnica lo spazio per caricare documentazione supplettiva.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
12/05/2026 14:53
Risposta
Poiché il quesito fa riferimento ad un contratto di avvalimento ed all’assenza della possibilità di inserire tale contratto nella busta tecnica, si ipotizza che tale operatore faccia riferimento all’avvalimento premiale. Posto che la piattaforma è stata configurata correttamente, in tal caso si prega di allegare il contratto di avvalimento nello slot relativo all’elemento di valutazione dell’offerta tecnica per il quale si intende ricorrere all'avvalimento premiale.